Servizi legali a tutela del cittadino
Il cittadino e lo straniero regolarmente soggiornante per ottenere tutela dei loro diritti possono agire in via stragiudiziale mediante un'istanza o diffida legale, e qualora ciò non avesse effetto, possono proporre un'azione giudiziaria come garantito dall'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Inoltre, sono stati introdotti degli strumenti pre-contenziosi atti a evitare, se possibile, l'instaurazione di una causa con un accordo delle parti; essi sono la mediazione e la negoziazione assistita; per alcuni tipi di cause essi sono obbligatori, ovvero non si può ricorrere in tribunale senza prima aver intrapreso una di queste due strade.
Per quanto riguarda i diritti soggettivi, chi lamentasse una lesione da parte di una Pubblica Amministrazione deve agire presso la cosiddetta giurisdizione ordinaria, ovvero presso i Giudici di Pace e i Tribunali, in base al valore e alla materia del contendere.
Per chi invece lamenta un pregiudizio da un atto amministrativo del Comune è necessario adire la giurisdizione amministrativa, ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale, entro un breve termine, di norma 60 giorni dall'emissione dell'atto.
Salvo che per cause fino ad un certo valore innanzi al Giudice di Pace, in tutti gli altri casi è necessario incaricare un avvocato. Lo Stato garantisce il cosiddetto gratuito patrocinio, ovvero il pagamento degli onorari dell'avvocato, a chi documenta un reddito lordo annuo inferiore ai limiti di legge, aggiornati annualmente. Nel sito web dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Venezia, sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.