Si riporta di seguito l’articolo 12 del Regolamento che contiene norme specifiche per la salvaguardia del Parco Laghetti.
ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI – OBBLIGHI E DIVIETI
1. Nella zona denominata “Parco Laghetti” individuata dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l’accesso, il transito e la sosta con qualsiasi veicolo a motore su strade e piste, sui prati, su aree forestali, su terreni agrari e lungo i sentieri.
2. Sono esclusi dai divieti di cui al 1° comma: i veicoli di polizia locale, i veicoli di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, i mezzi della p.a. utilizzati per servizi di vigilanza, spegnimento incendi e manutenzioni, i proprietari, affittuari, possessori e detentori di fondi o immobili interclusi e non altrimenti raggiungibili, i mezzi di opera per attività agricole, forestali nonché per l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità. Per i fruitori degli orti sociali l’accesso sarà regolato da disposizioni dei competenti uffici comunali, al fine di limitarne l’accesso allo stretto necessario.
3. Con atto motivato potranno inoltre disporsi ulteriori limitazioni all’accesso nei periodi digrave pericolosità per gli incendi boschivi oppure in caso di piogge persistenti.
4. All’interno della zona denominata “Parco Laghetti”, con esclusione degli enti competenti,oltre ai divieti elencati nel Titolo I del presente regolamento, è altresì vietato:
- effettuare movimento di terreno e scavi suscettibili capaci di alterare l'ambiente fatte salve le opere necessarie di manutenzione straordinaria dagli enti competenti;
- aprire nuove cave e interrare quelle esistenti;
- eseguire interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque
- eseguire tagli boschivi ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del parco;
- occupare il suolo con camper, roulotte e tende. Solamente per attività di pesca autorizzate, con regolare licenza per al massimo 72 ore consecutive, i pescatori possono utilizzare unicamente una tenda, al massimo da 2 posti, solamente nelle postazioni adibite alla pesca; tali tende devono avere un colore mimetico e non devono intralciare i percorsi presenti all’interno del parco.
- danneggiare le opere, le alberature, la flora, la vegetazione spontanea e gli impianti del Parco dei Laghetti e creare comunque stati di pericolo per le persone o le cose;
- produrre rumori molesti che arrechino disturbo alle persone ed alla fauna selvatica, abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali. Sono consentiti i rumori provocati da attività consentite o autorizzate;
- l'esercizio venatorio sia per la fauna stanziale che migratoria ed in qualsiasi forma;
- introdurre specie animali e vegetali non autoctone al fine di evitare alterazioni ecologiche dannose;
- navigare con qualsiasi tipo di imbarcazione (belly boat, kayak, gommoni, natanti, barche o similari) e l’immissione di modellini miniaturizzati;
5. La navigazione nei laghetti è comunque consentita ai mezzi autorizzati per eventuali lavori di manutenzione o di pulizia delle sponde.
6. All’interno della zona denominata “Parco Laghetti“ è obbligatorio:
A) per chi utilizza i velocipedi, moderare la velocità mantenendo la destra e rispettando la presenza dei pedoni, e nel caso utilizzare esclusivamente il percorso consentito;
B) Mantenere in ordine il materiale adibito all’esercizio della pesca.