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Separazione e divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile

Titolo del procedimento

Separazione e divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.

Descrizione del procedimento

I coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
• il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
• il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
• il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3, c.3, L. 104/1992), o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale ma eventualmente solo l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

I coniugi, o uno solo di loro, possono contattare l'ufficiale di stato civile per ottenere le informazioni necessarie e per ritirare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativo alle dichiarazioni per concludere l’accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio e per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento. Ciascuno dei coniugi dovrà compilare e sottoscrivere un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

I modelli possono essere richiesti:
- presso l’Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici).
- per posta elettronica e posta elettronica certificata
- scaricati dalla sezione Modulistica

 

Ai modelli di dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili alla verifica delle dichiarazioni rese nell’accordo e detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è necessario presentare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex art. 6 della legge 162/2014.

Con Legge 6 maggio 2015 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi", entrata in vigore in data  26/05/2015,  sono state introdotte importanti novità sulla durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima gli stessi a proporre la domanda di divorzio.

Nel caso di:

  • separazione giudiziale: riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi;
  • separazione consensuale: riduzione da tre anni a sei mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi. Il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.

La normativa introduce importanti novità anche in tema di separazione dei beni: se prima della legge n. 6/2015 la separazione dei beni avveniva al momento del passato in giudicato della sentenza di separazione personale, dopo l’entrata in vigore della legge avviene invece nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo  verbale di separazione

Fonti normative di riferimento

  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • Legge 1/12/1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”.
  • Legge 6/5/2015 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”.

Ufficio responsabile del procedimento

Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico - Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici).

Responsabile del procedimento/istruttoria

Ufficiale dello Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici).

Responsabile dell'adozione finale del provvedimento

 Ufficiale dello Stato Civile.

Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)

Strumenti di tutela in favore dell'interessato

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono i seguenti:

Contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile è previsto ricorso in sede giudiziaria. Chi “...intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento...” deve rivolgersi al Tribunale con ricorso.

(in materia di silenzio della P.A.) ricorso giurisdizionale amministrativo speciale al Tar:
oggetto: silenzio in merito ad istanza di un privato;
modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato;
termini: entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo;

Ricorso giurisdizionale amministrativo autonomo al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia in materia di danno da ritardo:
oggetto: il danno doloso o colposo in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato; non occorre esperire prima il ricorso amministrativo
termini: entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza di un anno dallo spirare del termine di conclusione del procedimento.

Termine del procedimento

30 gg - vedi Regolamento Comunale di disciplina dell'azione amministrativa (disponibile nella sezione Regolamenti).

Requisiti per il rilascio del provvedimento finale

Redazione dell'accordo.
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi devono presentarsi, personalmente e congiuntamente, muniti di un documento di identità valido, presso l'ufficio di stato civile per sottoscrivere l’accordo. Nel caso di assistenza da parte di un avvocato, questi deve essere munito di un documento di identità in corso di validità.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, deve prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente presso l’ufficio di stato civile, nel giorno prestabilito, per rendere un’ulteriore dichiarazione nella quale confermano l’accordo già sottoscritto.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso e diventano definitivi una volta confermato.
La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi comporta la nullità dell’accordo stesso.

Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento

  • modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 25)
  • per il divorzio: copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex art. 6 della legge 162/2014.

Avvio del procedimento

Di parte

Tipo di parere o di valutazione tecnica

---

Sospensione del procedimento

Si

Validità del procedimento

Illimitata

Silenzio/assenso

No

Modulistica

Il modello di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di separazione personale/cessazione effetti civili del matrimonio religioso/scioglimento del matrimonio/modifica condizioni separazione/divorzio" è disponibile nella sezione Modulistica

Il fac-simile per l'eventuale produzione di ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà è disponibile nella sezione Modulistica
 

Diritti di segreteria, bolli, tariffe

All'atto dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Per il pagamento di tale diritto l'ufficio emetterà un AVVISO PAGO PA. In esso saranno descritte le modalità di pagamento.

Per informazioni

Settore Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici e Servizi

Ultima modifica: martedì, 11 marzo 2025

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