Titolo del procedimento
Separazione e divorzio: trascrizione della negoziazione assistita da avvocati.
Descrizione del procedimento
Per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono scegliere di avvalersi della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Termini di separazione per pervenire al divorzio sono sei mesi nel caso di separazione consensuale, un anno nel caso di separazione giudiziale.
La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di:
1 - nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave
2 - un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti casi:
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
Formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi deve trasmettere tassativamente entro 10 giorni (il termine decorre dalla data in cui è stato rilasciato il Nulla Osta o l’Autorizzazione da parte del Tribunale competente), la documentazione per la trascrizione al:
- Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
- Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Fonti normative di riferimento
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi";
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Ufficio responsabile del procedimento
Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico - Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici).
Responsabile del procedimento/istruttoria
Ufficiale dello Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici).
Responsabile dell'adozione finale del provvedimento
Ufficiale dello Stato Civile.
Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono i seguenti:
Ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente (Prefettura di Venezia), entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo.
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Termine del procedimento
30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Protocollo.
Requisiti per il rilascio del provvedimento finale
Trasmissione da parte dell’avvocato dell’accordo di negoziazione assistita ad uno dei seguenti Comuni:
- Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
- Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento
Accordo di negoziazione assistita.
Modulistica
Nessuna.
Il fac-simile per l'eventuale produzione di ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà è disponibile nella sezione Modulistica.
Diritti di segreteria, bolli tariffe
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E' prevista una sanzione in caso di superamento dei 10 giorni.
Per informazioni
Settore Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici e Servizi