Titolo del procedimento
Iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) per trasferimento della residenza all'estero da parte di un cittadino italiano.
Descrizione del procedimento
L’AIRE, istituita nel 1990, è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. E’ parte integrante dell’anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
Il cittadino italiano che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza (per la dichiarazione, vedi paragrafo "Modulistica"). In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’AIRE.
La cancellazione dal registro della popolazione residente (A.P.R.) e l’iscrizione all’AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’AIRE viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente.
La cancellazione dall’APR e l’iscrizione all'AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data di ricevimento del modello stesso.
Ufficio responsabile del provvedimento
Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico – Ufficio Anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)
Responsabile del procedimento/istruttoria
L’Ufficiale d’anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)
Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono di seguito descritti.
Contro il provvedimento di diniego di iscrizione all'A.I.R.E. sono esperibili:
- il ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente (Prefettura di Venezia) entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento;
- l'azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento, oppure decorrenti dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico al Prefetto.
Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento
Modello Cons01 inviato al Comune dal Consolato.
Silenzio/assenso
Se entro 45 giorni il Comune non effettua la comunicazione di preavviso di rigetto, il procedimento si intende concluso positivamente.
Modulistica
L'istanza è disponibile nella sezione Documenti.
Per informazioni
Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici.