Titolo del procedimento
Trasferimento dall'A.I.R.E. di altro Comune all'A.I.R.E. di Martellago.
Descrizione del procedimento
Il cittadino residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. di un altro Comune può trasferire la sua iscrizione all'A.I.R.E. di Martellago nel caso in cui:
- ha membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'A.I.R.E. o all'Anagrafe della Popolazione residente di Martellago. Ai sensi del D. L. n. 69 del 13.5.1988, il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti;
- è residente all'estero e intende richiedere l'iscrizione alle liste elettorali; questo purché sia nato a Martellago.
Ufficio responsabile del provvedimento
Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico – Ufficio Anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)
Responsabile del procedimento/istruttoria
L’Ufficiale d’anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)
Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono di seguito descritti.
Contro il provvedimento di cancellazione per irreperibilità sono esperibili:
- il ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente, (Prefettura di Venezia), entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo.
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento.
- l'azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, entro 60, (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento, oppure decorrenti dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico al Prefetto.
Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento
Modello Cons01 inviato al Comune dal Consolato.
Per informazioni
Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici.