Titolo del procedimento
Convivenza di fatto
Contratto di convivenza
Descrizione del procedimento
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata da due persone maggiorenni, sia etero che omosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile, residenti nel Comune, coabitanti ed iscritte nel medesimo stato di famiglia.
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, per la costituzione della convivenza di fatto, deve essere presentata apposita dichiarazione. In caso contrario, deve essere effettuata la variazione di residenza o di abitazione, allegando alla stessa la dichiarazione di convivenza.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi gli interessati, allegando copia di un documento di riconoscimento.
In base alla nuova legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Entro i due giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, l'Ufficio Anagrafe registrerà la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data della sua presentazione.
L'Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto. La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, qualora l'Ufficio Anagrafe non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla Convivenza di Fatto.
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell’Ufficio Anagrafe, avviene:
- se viene meno la coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- in caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- cessazione del legame affettivo, a seguito di dichiarazione di uno od entrambi i conviventi.
Ufficio responsabile del provvedimento
Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico – Ufficio Anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)
Responsabile del procedimento/istruttoria
L’Ufficiale d’anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)
Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)
Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento
Deve essere compilata a sottoscritta apposita dichiarazione, allegando copia del documento di riconoscimento.
Per la costituzione della convivenza di fatto, il cittadino straniero o comunitario deve presentare anche una dichiarazione rilasciata dal'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che non è vincolato da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Tipo di parere o di valutazione tecnica
L'ufficiale d'Anagrafe accerterà il possesso dei requisiti prescritti.
Modulistica
L'istanza è disponibile nella sezione Documenti.
Per informazioni
Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici.