Titolo del procedimento
Autenticazione della sottoscrizione di atti e dichiarazioni per l’alienazione di veicoli.
Descrizione del procedimento
Il passaggio di proprietà di beni mobili registrati consiste nella variazione dell’intestazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:
- gli autoveicoli iscritti al PRA;
- le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.
La firma sugli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati si può autenticare presso il notaio, gli sportelli telematici dell’automobilista (S.T.A.) presso il PRA, gli uffici provinciali della Motorizzazione, le agenzie abilitate e presso il Comune.
Presso il Comune, però, non è possibile completare tutta la pratica. Infatti, presso l’Ufficio Anagrafe si può effettuare la sola autenticazione delle dichiarazioni di vendita. Sarà poi necessario ultimare il passaggio di proprietà entro 60 giorni presso il PRA.
Fonti normative di riferimento
Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 7.
Ufficio responsabile del provvedimento
Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico – Ufficio Anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)
Responsabile del procedimento/istruttoria
L’Ufficiale d’Anagrafe (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici)
Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono i seguenti:
Ricorso giurisdizionale amministrativo ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia:
oggetto: il provvedimento finale e gli atti del procedimento aventi efficacia esterna; ricomprendendosi anche il danno doloso o colposo in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato;
termini: entro sessanta giorni dalla notifica/comunicazione del provvedimento (o dalla conoscenza legale dello stesso).
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:
oggetto: il provvedimento finale e gli atti del procedimento aventi efficacia esterna;
modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato; in genere si esperisce se si è perso il termine per il ricorso al T.A.R.;
termini: entro centoventi giorni dalla notifica/comunicazione del provvedimento (o dalla conoscenza legale dello stesso).
(in materia di silenzio della P.A.) ricorso giurisdizionale amministrativo speciale al T.A.R.:
oggetto: silenzio in merito ad istanza di un privato;
modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato;
termini: entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo.
Ricorso giurisdizionale amministrativo autonomo al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia in materia di danno da ritardo:
oggetto: il danno doloso o colposo in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato; non occorre esperire prima il ricorso amministrativo;
termini: entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza di un anno dallo spirare del termine di conclusione del procedimento.
Requisiti per il rilascio del provvedimento finale
Il venditore dovrà recarsi allo sportello Anagrafe munito di:
- il certificato di proprietà in originale (o, in assenza di questo, il foglio complementare o la dichiarazione per veicoli privi del certificato di proprietà);
- i dati anagrafici dell'acquirente;
- un documento di riconoscimento valido;
- una marca da bollo.
A cura del venditore dovrà essere compilata la dichiarazione di vendita indicando i dati anagrafici dell'acquirente ed il prezzo di vendita. La firma del venditore dovrà essere effettuata solo in presenza del funzionario incaricato.
Dal 5 ottobre 2015 il certificato cartaceo è stato sostituito da quello digitale. Pertanto, nel caso in cui l'acqurente non sia in possesso del certificato di proprietà per furto o smarrimento o in caso di vendita del veicolo per il quale sia stato rilasciato il certificato in formato digitale, dovrà rivolgersi agli uffici del P.R.A.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo sia una persona giuridica:
è necessario accertare che il sottoscritore detenga il potere di firma, pertanto dovrà esibire la visura camerale della società rilasciata in data non anteriore a sei mesi.
N.B. Si fa presente che, in caso di necessità di verifica della documentazione presentata, l'autenticazione della sottoscrizione potrebbe non essere eseguita immediatamente.
Per chi ha ereditato un veicolo:
- se tutti gli eredi accettano l'eredità, tutti devono presentare la dichiarazione di accettazione di eredità. Il modulo è disponibile nella sezione Documenti;
- se il veicolo viene venduto, gli eredi devono presentare la dichiarazione di accettazione dell'eredità con contestuale dichiarazione di vendita. Il modulo è disponibile nella sezione Documenti.
Documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento
Il venditore dovrà recarsi allo sportello con:
- il certificato di proprietà in originale (o in assenza di questo, il foglio complementeare o la dichiarazione per veicoli privi del certificato di proprietà);
- i dati anagrafici dell'acquirente;
- un documento di riconoscimento valido;
- una marca da bollo.
A cura del venditore dovrà essere compilata la dichiarazione di vendita indicando i dati anagrafici dell'acquirente ed il prezzo di vendita. La firma del venditore dovrà essere effettuata solo in presenza del funzionario incaricato.
Dal 5 ottobre 2015 il certificato di proprietà cartaceo è stato sostituito da quello digitale. Pertanto, nel caso in cui l'acquirente non sia in possesso del certificato di proprietà per furto o smarrimento, o in caso di vendita del veicolo per il quale sia stato rilasciato il certificato in formato digitale, dovrà rivolgersi agli Uffici del P.R.A.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo sia una persona giuridica:
è necessario accertare che il sottoscritore detenga il potere di firma, pertanto dovrà esibire la visura camerale della società rilasciata in data non anteriore a sei mesi.
N.B. Si fa presente che, in caso di necessità di verifica della documentazione presentata, l'autenticazione della sottoscrizione potrebbe non essere eseguita immediatamente.
Per chi ha ereditato un veicolo:
- se tutti gli eredi accettano l'eredità, tutti devono presentare la dichiarazione di accettazione di eredità. Il modulo è disponibile nella sezione Documenti;
- se il veicolo viene venduto, gli eredi devono presentare la dichiarazione di accettazione dell'eredità con contestuale dichiarazione di vendita. Il modulo è disponibile nella sezione Documenti.
Tipo di parere o di valutazione tecnica
Nel caso in cui il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, dovrà essere accertato il potere di firma del sottoscrittore.
Modulistica
Le dichiarazioni sostitutive:
- per veicoli privi del certificato di proprietà
- di accettazione dell'eredità
- di accettazione dell'eredità con contestuale dichiarazione di vendita,
nonché i fac-simili per l'eventuale produzione di autocertificazioni, sono scaricabili dalla sezione Documenti.
Per informazioni
Ufficio Servizi Demografici
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici.