Titolo del procedimento
Ordinanza di smaltimento rifiuti abbandonati.
Descrizione del procedimento
In seguito a segnalazione di abbandono di rifiuti sul suolo, viene attivato un procedimento per la rimozione lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il procedimento inizia quando l’Ufficio Ambiente riceve l’accertamento effettuato dalla Polizia Locale e si conclude con l’adozione dell’ordinanza.
Ufficio responsabile del provvedimento
Settore Gestione del Territorio - Servizio Patrimonio ed Ambiente (Sede e recapiti: consultare la sezione Uffici e Servizi
Responsabile del procedimento/istruttoria
Responsabile dell'adozione finale del provvedimento
Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Soggetto al quale rivolgersi in caso di inerzia
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.2.2013 il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario Generale del Comune di Martellago al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario Generale: consultare la sezione Uffici e Servizi)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono i seguenti:
Nel corso del procedimento, ai sensi dell’art. 10 della L. 241/1990 l’interessato può:
- Prendere visione degli atti del procedimento;
- Presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Nei confronti del provvedimento finale:
- Ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, entro il termine ordinario di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.
- Ricorso entro 120 giorni al Capo dello Stato dal medesimo giorno.
Avverso il silenzio della P.A
Ricorso al Tar medesimo avverso il silenzio della P.A. ex art. 31 del Codice del Processo Amministrativo, decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Sospensione del procedimento
Sospensione in caso di osservazioni successive all'avvio del procedimento.
Per informazioni
Servizio Patrimonio e Ambiente
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione Uffici e Servizi