Voto domiciliare per elettori affetti da gravi infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
Ai sensi della Legge n. 22/2006 art. 1 come modificata dalla Legge n. 46/2009, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale - vedi informazioni su Trasporto al seggio).
L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009.