Informazioni
L'Ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone che sono state designate (art. 24, c. 1, T.U. 570/1960).
L'articolo 89 del T.U. 570/1960 stabilisce che coloro i quali, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio (comunicato nel decreto di nomina che viene notificato agli scrutatori in prossimità delle consultazioni elettorali), sono puniti con la multa da € 206,00 a € 516,00.
Durante l'esercizio delle loro funzioni, gli scrutatori sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, c. 3, T.U. 570/1960).
L'eventuale rinuncia va comunicata all'Ufficio Elettorale del Comune.