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Rinuncia alla nomina e obbligatorietà delle funzioni

di scrutarore di seggio

Informazioni

L'Ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone che sono state designate (art. 24, c. 1, T.U. 570/1960).
L'articolo 89 del T.U. 570/1960 stabilisce che coloro i quali, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio (comunicato nel decreto di nomina che viene notificato agli scrutatori in prossimità delle consultazioni elettorali), sono puniti con la multa da € 206,00 a € 516,00.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, gli scrutatori sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, c. 3, T.U. 570/1960).

L'eventuale rinuncia va comunicata all'Ufficio Elettorale del Comune.

Ultima modifica: lunedì, 15 gennaio 2024

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